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Documento di critica al d.l. 180 sull'università a cura del collettivo Lettere3ma
Venerdì 06 Marzo 2009 10:04
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Documento di critica della legge 1/09 (ex decreto legge 180)

 

 

 

Nota introduttiva

 

Il d.l. 180 viene pubblicato il 10 novembre 2008, mentre in tutta Italia infuria ancora uno dei più imponenti movimenti studenteschi degli ultimi dieci anni. Si tratta, stando al testo dello stesso decreto legge, di “disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”. In realtà, ad un esame attento del decreto, poi convertito in legge il 7 gennaio 2009 – e quindi in un periodo di fisiologico calo d’attenzione dell’opinione pubblica, risulta chiaro come l’intenzione del governo vada in realtà nella direzione opposta: quella dello smantellamento del sistema universitario pubblico, con la creazione di poli d’eccellenza e la trasformazione (resa praticamente obbligatoria in considerazione dei tagli al FFO previsti dalla legge 133, e in parte aggravati dal d.l. 180) degli altri atenei in fondazioni di diritto privato.

 

In effetti, sembra plausibile che la sola vera urgenza fosse quella di far rientrare negli argini una protesta che ormai si stava diffondendo a macchia d’olio nella società civile, e che costituiva l’unica forma di opposizione alle politiche autoritarie e repressive del governo Berlusconi. In particolare, è evidente come il decreto legge fosse finalizzato ad esaudire le richieste dell’Aquis, un associazione nata in seno alla Crui e che riunisce i rettori di alcune università italiane autoproclamatesi “virtuose”. In questo senso, il d.l. 180 ha raggiunto il suo scopo: stabilendo che una percentuale (sempre maggiore) del FFO sia destinata esclusivamente agli atenei “meritevoli”, è riuscito ad accontentare questi virtuosi rettori, prima molto critici rispetto ai “tagli indiscriminati” della legge 133. Come era prevedibile, una volta soddisfatti i loro interessatissimi reclami, le loro critiche sono immediatamente venute meno, e con esse l’appoggio che in un primo momento le istituzioni universitarie avevano dato al movimento studentesco. 

 

Il testo di legge

 

Ma vediamo nel dettaglio le criticità della legge 1/09.

 

Articolo 1

a) Al comma 1, si dice che le università le cui spese per il personale di ruolo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, abbiano superato il limite del 90% del FFO, non possono procedere all’indizione di nuovi concorsi né all’assunzione di personale. Il comma 2 esclude queste università anche dall’assegnazione dei fondi per l’assunzione di nuovi ricercatori istituiti per il biennio 2008-2009 dalla legge finanziaria del 2007. Tutti gli altri atenei, quelli cioè che non abbiano sforato tale limite, nel triennio 2009-2011 potranno assumere personale nei limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente (cioè il personale pensionato o dimesso).

 

Rispetto al limite del 20% del personale cessato l’anno precedente, fissato dalla legge 133 (che la presente legge in parte modifica), potrebbe sembrare un miglioramento. Ma in realtà, come si è detto, per gli atenei che abbiano ecceduto il limite del 90% del FFO, le assunzioni sono addirittura azzerate. In questo modo, alcune università saranno impossibilitate a creare nuovi posti di lavoro, a meno che non scelgano di ridurre drasticamente il proprio personale, diminuendo però di conseguenza servizi e didattica.

 

D’altra parte, alcuni atenei potranno invece assumere nuovo personale, benché sempre nel limite del 50 % del personale cessato l’anno precedente (il che vuol dire comunque un dimezzamento dei posti di lavoro anche per queste università). Ma quali sono questi atenei? Come abbiamo detto, sono quelli che vedono i costi fissi del proprio personale incidere per meno del 90% sul FFO. Meraviglia delle meraviglie: proprio tale criterio di “sostenibilità finanziaria” è uno di quelli individuati dall’Aquis per entrare a far parte di questo ambito club degli atenei cosiddetti virtuosi[1]. Si può notare, en passant, che meno di 19 su circa 60 università italiane soddisfano il requisito richiesto.

 

Per far fronte alle nuove assunzioni, il FFO è incrementato di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012. Ovviamente, solo le università “virtuose” sono autorizzate ad usufruire dell’incremento. Inoltre, se confrontiamo queste integrazioni con le riduzioni del FFO contenuti nella legge 133 (63,5 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010, 316 milioni di euro per l'anno 2011, 417 milioni di euro per l'anno 2012 e 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013), ci rendiamo conto di come in realtà il governo non stia restituendo nemmeno la metà di quello che ha tagliato.

 

b) I commi dal 4 all’8 si occupano di regolare, in attesa di un riordino complessivo del sistema di reclutamento, le procedure di assunzione di nuovo personale docente. Rispetto al passato, si tende a dare un peso quasi esclusivo ai professori ordinari nelle commissioni di valutazione dei candidati: ad esempio, se le commissioni che dovevano valutare i candidati per un posto da ricercatore erano fino ad oggi composte da un ordinario, un associato e un ricercatore, con questa nuova disposizione saranno invece costituite da 3 ordinari (o, bene che vada, da un associato e due ordinari). L’ironia è che il ministro Gelmini ha presentato la sua “riforma” come una lotta contro il potere dei baroni!

 

Articolo 2

Questo articolo è un capolavoro di indeterminatezza legislativa. Il comma 1 prevede che, a partire dal 2009, una quota non inferiore (il che può voler dire anche maggiore) del 7% del FFO e del fondo straordinario istituito dalla legge finanziaria 2008[2], con progressivi incrementi annui successivi (cioè aumentando di anno in anno questa quota), debba essere destinato unicamente ad alcuni atenei, individuati sulla base dei seguenti criteri:

 

1)      Qualità dell’offerta formativa e risultati dei processi formativi

2)      Qualità della ricerca scientifica

3)      Qualità, efficacia, efficienza delle sedi didattiche

 

Ma come si definisce questa “qualità”? Il comma 2 rimanda la questione ad un decreto del ministero dell’istruzione da adottarsi entro il 31 marzo 2009. Lì sarà precisato cosa si intende per qualità, una volta sentito il parere del CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca) e del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario), due organismi di nomina rispettivamente governativa e ministeriale: il che vuol dire che alla fine saranno governo e ministro dell’istruzione (magari, chissà, anche stavolta consigliati dall’Aquis) a decidere a quali università destinare questa quota del FFO, e a quali no. Comunque sia, è evidente che questa redistribuzione dei fondi statali determinerà una netta spaccatura nel sistema universitario italiano, con alcuni (pochi) atenei che diventeranno centri di eccellenza e a cui affluiranno sempre più risorse, e con gli altri (la grande maggioranza) che si troveranno con sempre meno entrate e saranno perciò progressivamente costretti a trasformarsi in fondazioni di diritto privato, o a chiudere.

Inoltre, la legge 1/09 si rivela ancora una volta per quella che è: un’operazione propagandistica che poi in realtà non dice quasi nulla, se non appunto che non c’è nessuna intenzione di risollevare l’università pubblica, ma anzi c’è quella di affossarla e privatizzarla. Come al solito, se le banche e i banchieri (i veri responsabili della crisi) rischiano, il governo li aiuta; se a rischiare sono le università, tanto peggio per loro. Queste sono le priorità delle istituzioni.

 

Articolo 3

a) Al comma 2, si dice che “al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrato di cui all'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro”. Chi volesse accontentarsi di ciò che la legge dichiara, potrebbe rallegrarsi di questo incremento delle risorse per il diritto allo studio. Peccato che l’articolo 16 della legge 390 non si riferisca in realtà alle borse di studio erogate dalle regioni (che pure sono previste dall’articolo 8 della stessa legge), ma ai prestiti d’onore, cioè prestiti concessi da enti privati (soprattutto le banche) e che lo studente o la studentessa, una volta terminati gli studi, dovrà restituire. È vero, la restituzione non prevede interessi: ma è proprio qui che sta il trucco. Sono infatti le regioni che, coi fondi appositamente stanziati, corrispondono al privato gli interessi sul prestito. Il che vuol dire, in breve, che quei 135 milioni di euro andranno a finanziare gli interessi dei privati, in particolare dei banchieri: un nuovo regalino del governo per premiare come meritano quelli che hanno messo in ginocchio l’economia globale.

 

Ma c’è di più. Il comma 3 stabilisce che questi 135 milioni di euro, insieme ad altri 65 milioni previsti dal comma 1 per la costruzione di alloggi e residenze universitari (anche qui la cifra è davvero irrisoria rispetto alle esigenze reali), saranno reperiti tagliandoli dal FAS (fondo per le aree sottoutilizzate), istituito dalla legge finanziaria 2003 per sostenere i progetti di sviluppo economico nelle “aree depresse” del nostro Paese (e cioè Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise: praticamente tutto il sud Italia). Insomma, invece di trovare le risorse diminuendo, che so, le spese militari o gli stipendi dei parlamentari, si vanno a colpire i programmi che miravano, almeno nelle intenzioni, a ridurre il divario economico tra nord e sud Italia. Un altro modo per privatizzare i profitti e socializzare le perdite.

 

b) Il comma 3-bis, aggiunto in sede di conversione del decreto legge in legge, prevede che il mandato dei componenti del CNSU (Consiglio nazionale degli studenti universitari) sia aumentato da due a tre anni. Il che vuol dire che i nostri cosiddetti rappresentanti studenteschi (anche se ci dovrebbero spiegare come sole 28 persone possano davvero dire di “rappresentare” migliaia di studenti e studentesse universitari/e), spesso espressione diretta dei partiti, rimarranno in carica per ben tre anni: tutto il tempo necessario per allenare le loro doti di politicanti in erba e per crearsi la loro piccola casta all’interno del consiglio nazionale.

 

Conclusioni

Ad una attenta disamina del testo di legge, risulta evidente come la 1/09 non sia in realtà che un’accozzaglia di vaghezze, imprecisioni e favori ai gruppi di potere (dei rettori, dei baroni, dei banchieri, dei partiti). In realtà, come si è visto, questo pastiche legislativo nasconde ancora una volta la volontà del governo di affossare il sistema delle università pubbliche, una volontà già espressa a chiare lettere dalla legge 133.

 

Ciò significa, in conclusione, che la lotta in difesa dell’università, e in generale dell’istruzione pubblica, deve essere ripresa al più presto. La nostra battaglia è ben lontana dall’essere vinta.

 

A cura degli studenti e delle studentesse del Collettivo Lettere3ma



[1] Cfr. http://www.magazine.unibo.it/Magazine/Attualita/2008/03/15/Aquis.htm

[2] Si tratta di un fondo il cui scopo è quello di contribuire agli oneri derivanti dagli adeguamenti retributivi e dai rinnovi contrattuali del personale universitario, oltre che all’incremento delle risorse per il diritto allo studio. La legge finanziaria 2008 ha stanziato 550 milioni di euro per il 2008, 550 milioni per il 2009, 550 milioni per il 2010, che vanno ad integrare per questo triennio il FFO.